Il contratto degli Agenti di commercio disciplina il rapporto

13 Gen , 2025 - Copertina

Il contratto degli Agenti di commercio disciplina il rapporto

Il contratto di agenzia è la base sulla quale si instaura e si disciplina il rapporto di collaborazione fra l’agente di commercio, che è un professionita e l’azienda preponente, il contratto può essere di due tipi, un contratto da momomandatario, cioè che l’agente lavora per una sola azienda o da plurimandatario e cioè quel contratto mediante il quale l’agente di commercio, pur con qualche distinguo, può assumere più madati d’agenzia rilasciati da più aziende.

Il contratto che si stipula fra un agente di commercio e un’azienda preponente può essere a tempo determinato o indeterminato.

Stipulando con l’agente di commercio un contratto a tempo determinato, si crea la condizione per la quale, in linea generale, le parti, dopo un facoltativo e determinato periodo di prova, non hanno la possibilità di recedere prima che scada il termine pattuito, a meno che non si verifichino situazioni di necessità di recesso per giusta causa, vale a dire uno o più gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali ascrivibili a carico di una o dell’altra parte.

Per evitare la circostanza nella quale si debba valutare la gravità dell’inadempimento per poter avvalersi della possibilità di recesso, di norma nei contratti viene inserita una clausola risolutiva espressa, detta clausola individua quali sono gli inadempimenti, al verificarsi dei quali, la parte adempiente beneficiaria della previsione, può decidere se invocare o meno la clausola risolutiva espressa, provocando quindi la risoluzione del contratto.

Quando un contratto di agenzia prevede che la durata sia a tempo indeterminato, il recesso può essere effettuato dalle parti senza che necessariamente debba ricorre una giusta causa, oppure un inadempimento da imputare a una o a entrambe le parti.

Questo tipo di recesso può essere considerato di tipo ordinario, recesso che deve comunque essere preceduto da un preavviso considerato tenendo presente la previsione dell’art. 1750 c.c. il quale fissa dei termini minimi di preavviso, derogabili solo in senso più favorevole all’agente; si segnala inoltre che i termini eventualmente previsti dagli AEC (accordi economici collettivi) sono efficaci, quando siano uguali o superiori a quelli previsti dalla norma codicistica.

L’Agente di commercio è un soggetto autonomo e quindi può scegliere se stipulare contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato, questo rientra nella libertà di negoziazione che si instaura fra l’agente di commercio e l’azienda preponente durate il perido precontrattuale definitomomento di recrfuiting o momento di reclutamento, qual momento durante il quale le parti si conoscono e valutano la possibilità di stipulare il contratto di agenzia.

Il contratto d’agenzia è quindi il dispositivo che regola il rapporto che intercorre tra l’azienda preponente e l’agente di commercio, pertanto è consigliato porre particolare attenzione alle varie clusole in esso contenute, perchè saranno qelle che si invocheranno nel caso si verifichino divergenze di interpretazione degli accordi durante lo svolgimento del contratto di agenzia.

Brano tratto dai podcast di evoluzionevenditori.it pubblicati da radiomarketing.it

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